IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre
2002,   n.   286,   del   6  aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio
2008  recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa
circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753
del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento
danno,  pronto  intervento  e  agibilita'»,  con  la quale sono stati
censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visto,  in particolare, l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, in particolare il comma 1, lettere a), ed e), che prevedono la
concessione  di contributi, con varie modalita', per la ricostruzione
e la riparazione degli edifici privati;
  Considerato  che,  allo scopo di favorire l'immediato rientro delle
popolazioni  nelle  abitazioni  principali danneggiate, e' necessario
disciplinare  le modalita' di erogazione della contribuzione a carico
dello   Stato   riservando   ad  ulteriori  ordinanze  successive  la
disciplina  delle  riparazioni  delle  abitazioni  diverse  da quella
principale;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.  Al  fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari
ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge  39/2009,  che  hanno  riportato danni tali da renderle
temporaneamente  inagibili,  totalmente  o parzialmente (con esito di
tipo  B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilita' con
misure  di  pronto  intervento,  ovvero  che  risultano  parzialmente
inagibili  (con  esito  di  tipo  C),  e'  riconosciuto un contributo
diretto  per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli
elementi  non  strutturali e degli impianti, nonche' la riparazione o
gli  interventi  locali  su  singoli  elementi strutturali o parti di
essi,  comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza
ai  sensi  delle  «Norme  tecniche  delle  costruzioni» approvate con
decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della
relativa  circolare  applicativa  n.  617 del 2 febbraio 2009 e degli
indirizzi adottati dal Commissario delegato.
  2. I lavori di riparazione, ai quali sono assimilati gli interventi
di  manutenzione ordinaria, non possono comportare il mutamento della
destinazione   d'uso   dell'unita'  immobiliare  ne'  modifiche  alla
configurazione,  all'estetica  ed  ai parametri edilizi dell'edificio
originario.  Sono  esclusi  dal contributo gli immobili o le porzioni
d'immobile  costruiti  in  violazione  delle  norme  urbanistiche  ed
edilizie,   o  di  tutela  paesaggistico-ambientale,  senza  che  sia
intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  3.  Il  contributo,  fino  alla  copertura  integrale  delle  spese
occorrenti   per   la   riparazione,  e'  riconosciuto  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, ai sensi dell'art. 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  4.  Il  contributo  e'  riconosciuto,  fino alla copertura dell'80%
delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non
superiore  ad  80.000  euro,  anche  per  la  riparazione di immobili
diversi  da  quelli  adibiti  ad  abitazione  principale  nonche'  di
immobili  ad  uso  non abitativo danneggiati. Il contributo di cui al
presente  comma  compete  per  una  sola  unita'  immobiliare  ed  e'
cumulabile  al  contributo  di  cui  al  comma  3 solo se riguardante
l'unita'  immobiliare  ad  uso  non  abitativo  adibita all'esercizio
dell'impresa o della professione.
  5.  Il  contributo  per  la  riparazione  delle  parti  comuni  dei
condomini  e'  riconosciuto  all'Amministratore del condominio che e'
tenuto  a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con
contabilita'  separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino
almeno il 35% dei millesimi di proprieta', le spese sostenute.
  6. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA,
anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica
di professionisti abilitati.