IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilita'», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto, in particolare, l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in particolare il comma 1, lettere a), ed e), che prevedono la concessione di contributi, con varie modalita', per la ricostruzione e la riparazione degli edifici privati; Considerato che, allo scopo di favorire l'immediato rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali danneggiate, e' necessario disciplinare le modalita' di erogazione della contribuzione a carico dello Stato riservando ad ulteriori ordinanze successive la disciplina delle riparazioni delle abitazioni diverse da quella principale; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilita' con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), e' riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonche' la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario delegato. 2. I lavori di riparazione, ai quali sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unita' immobiliare ne' modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, e' riconosciuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 4. Il contributo e' riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonche' di immobili ad uso non abitativo danneggiati. Il contributo di cui al presente comma compete per una sola unita' immobiliare ed e' cumulabile al contributo di cui al comma 3 solo se riguardante l'unita' immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione. 5. Il contributo per la riparazione delle parti comuni dei condomini e' riconosciuto all'Amministratore del condominio che e' tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilita' separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprieta', le spese sostenute. 6. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.